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Dal 1955, la CICAE agisce per la diversità culturale nei 3.000 schermi d'essai del suo circuito.

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Statuto della CICAE


modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 18 maggio 2006, Cannes

 I. Obbiettivi e composizione dell'Associazione

Articolo 1 - Obbiettivi

L'Associazione, regolamentata dalla legge francese del 1 luglio 1901, avente per titolo CONFEDERATION INTERNATIONALE DES CINEMAS D'ART ET ESSAI validata sotto la sigla C.I.C.A.E., fondata nel 1956, ha per obbiettivi:

1. Di raggruppare, in vista di una cooperazione, a livello internazionale, le federazioni o le associazioni di teatri cinematografici d'essai.

2. Di agire presso le autorità nazionali e internazionali perchè riconoscano e sostengano il cinema d'essai attraverso propri organismi rappresentativi.

3. Aiutare la ricerca e la circolazione di opere cinematografiche di qualità, datate o recenti, destinate ad entrare nelle programmazioni dei cinema d'essai.

4. Di promuovere attraverso un'azione culturale adatta la diffusione di opere cinematografiche di qualità al fine di accrescere l'audience del pubblico e di incitarne la produzione.

La sua durata è illimitata.

La sua sede sociale si trova a Parigi.

Articolo 2 - Mezzi

I mezzi d'azione dell'Associazione sono:

1. L'intervento presso i poteri pubblici e le istituzioni per ottenere un consolidamento delle misure regolamentari, legali e materiali in favore della diversità della creazione e della diffusione.

2. L'informazione e la formazione delle sale cinematografiche per favorire un ammiglioramento del loro lavoro di diffusione.

3. L'organizzazione d'azioni e manifestazioni professionali o pubbliche come festivals, esposizioni, dibattiti, pubblicazioni, ecc.

Articolo 3 - Membri e Ammissioni

La Confederazione si compone di membri fondatori, di membri attivi, di membri aderenti, di membri sostenitori e di membri d'onore. I membri sono rappresentati da una persona fisica delegata.

Preambolo:

Sono considerati come teatri cinematografici d'essai le sale riconosciute come tali dalle istituzioni competenti dei loro paesi e, per i paesi dove questa classificazione non esiste, quelle che proiettano dei film rilevanti e i cui sforzi costanti tendono a migliorare la qualità dello spettacolo cinematografico ( artistico e tecnico) e ad ottenere una più ampia audience di pubblico.

I membri fondatori sono:

  • L'Association Française des Cinéma d'Art et Essai
  • L'association Suisse de Cinémas d'Art
  • La Gilde Deutscher Filmkunsttheater divenuta l'Arbeitsgemeinshaft kino-Gilde deutscher filmkunsttheate
  • La CICAE Pays-Bas

I membri fondatori, che hanno avuto l'iniziativa nel creare la CICAE, sono permanenti.

Membri attivi A e B:

1. Possono essere accettati come membri attivi di categoria A le federazioni o associazioni di cinema d'essai che presentano i caratteri di un'associazione senza scopo di lucro e in cui le quote degli aderenti non provengano solamente da sovvenzioni pubbliche. Possono essere ammesse più associazioni o federazioni di uno stesso paese, salvo eccezzione, e a condizione che la maggioranza delle loro rispettive sale non siano le stesse.

2.Possono essere accettati come membri attivi di categoria B, i teatri cinematografici d'essai che non fanno parte ancora di una federazione nazionale o di un'associazione se soddisano i requisiti necessari alla loro ammissione.

Le candidature dei membri attivi devono essere sottomesse al Consiglio d'Amministrazione della CICAE che ne decide l'ammissione.

Membri aderenti C:

Possono essere accolti come membri aderenti, le persone fisiche o morali, le associazioni o gli organi statali che aderiscono agli obbiettivi della CICAE.

Le candidature dei membri aderenti devono essere proposte da un membro attivo della CICAE e al Consiglio d'Amministrazione che ne decide l'ammissione.

Membri sostenitori:

Possono essere accettati dal Consiglio d'Aministrazione come membri sostenitori le persone fisiche o morali, le associazioni o gli organismi statali interessati alla promozione e alla difesa del cinema d'essai

Membri d'onore:

Il titolo di membro o di presidente d'onore puo' essere attribuito dal Consiglio d'Amministrazione alle persone che rendono o hanno reso dei servizi segnalati all'Associazione. Questo titolo conferisce allle persone che l'hanno ottenuto il diritto di fare parte dell'Assemblea Generale senza essere tenuti a pagare una quota.

Un ricorso sulle decisioni d'ammissione potrà essere intrapreso davanti all'Assemblea Generale Ordinaria della CICAE.

La quota annuale è decisa dall'Assemblea Generale.

Articolo 4 - Radiazione

La qualità di membro dell'Associazione si perde:

- per dimissione;

- per radiazione pronunciata per mancato pagamento della   quota o per gravi motivi;

La radiazione dei membri puo' essere decisa da 2/3 membri del Consiglio d'Amministrazione. Il membro soggetto alla radiazione puo' far ricorso presso il Presidente nei 30 giorni successivi la ricezione della notifica. Il ricorso sarà trattato nel corso della dell'assemblea Generale Ordinaria successiva. La decisione invalidante la radiazione non puo' essere presa che dalla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

II. Amministrazione e finanziamento

Articolo 5 - Istanze di direzione

 Consiglio d'Amministrazione:

L'Associazione è amministrata da un Consiglio il cui il numero dei membri, fissato da deliberatoria dell'Assemblea Generale, é compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 16. Si compone di presidente/i d'onore, di 4 membri fondatori e di 6 membri eletti dall'Assemblea Generale, rinnovabili per metà ogni anno, secondo le disposizioni seguenti:

• I membri attivi di categoria A sono rappresentati da 3 persone di paesi differenti.

• I membri attivi di categoria B sono rappresentati da 3 persone di paesi differenti.

• I membri aderenti C sono rappresentati da 3 persone di paesi differenti.

I membri uscenti sono rieleggibili.

In caso di vacanza, il Consiglio prevede provvisoriamente alla sostituzione dei suoi membri.

Ufficio:

Il Consiglio d'Amministrazione procede, ogni anno, dopo l'Assemblea Generale Ordinaria, all'elezione di un Ufficio Esecutivo composto:

- dal o dai presidenti d'onore;

- dal presidente;

- da uno, due o tre vicepresidenti;

- da un segretario generale;

- da un tesoriere;

L'Ufficio è eletto per un anno.

Il presidente puo' essere una personalità scelta dal Consiglio d'Amministrazione, al di fuori dei membri dell'associazione.

Artocolo 6 - Riunioni d'Istanze

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che viene convocato dal suo Presidente, dal suo Segretario Generale o su richiesta della maggioranza dei membri.

L'Ufficio si riunisce su semplice convocazione del Presidente o del Segretario Generale o della maggiranza dei membri. La presenza di un terzo dei membri del consiglio d'Amministrazione è necessaria per la validità delle deliberatorie.

Ogni amministratore non puo' detenere più di tre poteri.

In caso di parità di voci, quella del Presidente è preponderante.

Il Consiglio puo', se lo giudica utile, chiamare ad assistere tutte o parte delle sedute, con opinioni consultative, tutte quelle persone che la cui opinione ritiene essere utile.

tutte le sedute sono verbalizzate.

Articolo 7 - Remunerazione

I membri del Consiglio d'Amministrazione non possono ricevere alcuna retribuzione per le funzioni che gli sono conferite. Sono possibili solo rimborsi per le spese.

 Articolo 8 - Assemblea Generale

 L'Assemblea Generale dell'Associazione comprende i membri d'onore, i membri attivi, i membri aderenti e i membri sostenitori. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che viene convocata dal consiglio d'Amministrazione o su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Associazione. Si riunisce su convocazione individuale indirizzata dal Consiglio d'Amministrazione. sceglio il suo Presidente e il suo Segretario di seduta che puo' essere quello del consiglio d'amministrazione. Percepisce i rapporti sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, sulla situazione finanziaria e morale dell'associazione. Approva i conti del bilancio chiuso e vota il budget di quello seguente, delibera sulle questioni messe all'ordine del giorno e prevede, secondo necessità, al rinnovo dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

Redige i verbali delle sedute. I rapporti annuali e i conti sono indirizzati ogni anno a tutti i membri dell'Associazione.

Regolamento interno

Un regolamento interno destinato a gestire i punti non trattati dal presente statuto è stabilito dall'ufficio che lo fa approvare dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Votazione

Nessuno puo' assistere o votare alle Assemblee Generali se non è in regola con i pagamenti. Ogni membro attivo di categoria A dispone di due voti per paese, ogni membro attivo di categoria B, i membri aderenti e i membri d'onore dispongono di un voto per paese. I membri sostenitori hanno un voto consultativo. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei votanti. In caso di pareggio di voti, quello del Presidente di seduta è preponderante.

Articolo 9 - Rappresentazione 

Il Presidente rappresenta l'Associazione in in tutti gli atti della vita civile. Ordina le spese. Puo' delegare secondo le condizioni che sono fissate dal regolamento interno. In caso di rappresentazione davanti alla giustizia, il Presidende non puo' che essere sostituito da un mandatario che agisca in virtù di una procura speciale.

I rappresentanti dell'associazione devono godere del pieno esercizio dei loro diritti civili.

III. Dotazioni, Risorse annuali

Articolo 10 - Risorse

Le risorse annuali dell'associazione si compongono:

1) delle quote dei propri membri;

2) delle sovvenzioni pubbliche che possono esserle accordate;

3) dei redditi dei suoi beni

4) delle somme percepite per prestazioni fornite;

5) di tutte le altre risorse autorizzate dai testi legislativi e regolamentari in vigore.

Le sovvenzioni possono essere accettate dal Consiglio d'Amministrazione a condizione che non comprendano nessuna clausola che abbia l'effetto d'intaccare l'indipendenza dell'Associazione o di modificarne il suo obbiettivo.

Articolo 11 - Gestione

Le spese di gestione del bilancio in corso saranno oggetto di una valutazione preventiva. E' tenuta una contabilità che annualmente  faccia comparire il conto dei risultati, il bilancio e un allegato.

IV. Modifiche degli statuti e dissoluzioni

Articolo 12 - Modifiche dello statuto/AGE

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio d'Amministrazione o del decimo dei membri di cui si compone l'Assemblea Generale. Nell'uno e nell'altro caso, le proposte di modifiche sono scritte nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale successiva, che deve essere inviato a tutti i membri dell'Assemblea almeno un mese prima. L'assemblea deve essere composta da almeno un quarto dei membri in esercizio. Se questo non è rispettato l'Assemblea è riconvocata nuovamentec on un intervallo di almeno 15 giorni e, questa volta, puo' deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti. In tutti i casi lo statuto non può essere modificato che con più dei due terzi dei membri presenti.

Articolo 13 - Scioglimento

L'Assemblea Generale, chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e convocata specificatamente per questo motivo, nelle condizioni previste dall'articolo precedente, deve compredere, almeno, la metà più uno dei membri in esercizio. Se questa proporzione non è rispettata, l'Assemblea è convocata di nuovo, con almeno 15 giorni d'intervallo, e questa volta puo' deliberera validamente, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Articolo 14 - Liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale designa uno o più comissari, incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione. Questa attribuisce l'attivo netto a uno o più istituti analoghi, pubblici o riconosciuti di pubblica utilità, o a degli istituti regolati dall'articolo 6, comma 2, della legge dell'1 luglio 1901 modificata. 

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